Dall’ultimo decreto “Aiuti” del governo, per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.
E’ quanto stabilisce il decreto attuativo firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 previsto nel Decreto legge “Aiuti” al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0.
Dichiara il ministro Giorgetti “Sostenere gli investimenti delle imprese in formazione e crescita delle competenze digitali dei lavoratori è uno dei pilastri, insieme a innovazione e ricerca, della strategia messa in campo dal Governo per modernizzare l’industria manifatturiera”. “L’obiettivo aggiunge è creare le condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative. E’ infatti importante per il futuro del Paese fornire una risposta adeguata alla domanda di maggiori competenze professionali che dovranno accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi”.
In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate: dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese; dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese. Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).
In particolare, si considerano ammissibili oltre alle attività commissionate a: soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento Ce n. 68/2001; soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37 Its anche quelle affidate ai centri di competenza ad alta specializzazione (articolo 1, comma 115, legge n. 232/2016) e gli European digital innovation hubs individuati dalla Commissione Ue e definiti dal Regolamento Ue n. 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale istituisce il “Programma Europa digitale” per il periodo 2021-2027.
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese: spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità; costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammesse alla detrazione le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra), robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva (o stampa tridimensionale), internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.
A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.
Quindi, in base al Dm, gli investitori (cioè le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali), i quali danno il via ad attività formative che riguardano i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, devono essere individuati e certificati dal Mise, Ai fini della maggiorazione del bonus, le attività, dovranno essere necessariamente affidate a soggetti qualificati esterni all’impresa.
L’accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun dipendente deve avvenire attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato. Sulla base del livello di competenze di base, il formatore stabilisce il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari.
Per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta, le attività formative di base e specifiche devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore. Possono essere svolte in tutto o in parte in modalità e-learning e subordinate al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso, il quale solo a questo punto riceverà l’attestato che certifica l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.
Per ottenere la maggiorazione i progetti di formazione devono essere avviati successivamente all’entrata in vigore del Dl “Aiuti” (18 maggio 2022) e, per quelli che non soddisfano le condizioni stabilite con il decreto, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 e al 35 per cento.
A questo punto ricordiamo che, per accedere al beneficio, le imprese destinatarie devono inviare, in formato elettronico tramite Pec all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it una comunicazione, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, utilizzando l’apposito modello approvato con il decreto direttoriale Mise del 6 ottobre 2021. E ancora, che il credito d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo, è fruibile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, tramite modello F24 telematico.
Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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