Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, l’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.
Con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono arrivate le istruzioni per i datori di lavoro del settore privato che intendono erogare ai propri dipendenti questi buoni benzina. La circolare, in particolare, specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato.
I buoni benzina in esame: a) sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano); b) possono essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore,
c) non sono tassati in capo ai dipendenti e d) sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa.
Il riferimento specifico ai “datori di lavoro privati” è da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”. Di conseguenza sono escluse dal settore privato e dall’agevolazione le amministrazioni pubbliche (amministrazioni dello Stato; istituzioni universitarie; Camere di Commercio, ecc.). Viceversa, rientrano tra i possibili fruitori dell’agevolazione i dipendenti degli enti pubblici economici, i quali sono assimilati ai dipendenti di datori di lavoro privato.
Rientrano, altresì, nell’ambito di applicazione della norma, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, laddove dispongano di propri lavoratori dipendenti. Il valore erogabile, nell’importo massimo di 200 euro, dovrà riguardare esclusivamente buoni per il rifornimento di carburante per autotrazione, quali: benzina; gasolio; GPL e metano.
Anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli, rientra nell’ambito di applicazione del bonus carburante anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici. La distribuzione dei voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato.
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