Il Conguaglio della dichiarazione 730/2022. I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730.
Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente può ottenere il rimborso del conguaglio a credito direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre) o, se dovuto, possono provvedere al versamento del conguaglio a debito, facendosi trattenere le somme direttamente in busta paga (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
Il Modello 730 poteva essere predisposto a partire dal 23 maggio 2022*. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato, disponibile sul sito, all’indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it. Il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Il contribuente può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 ordinario o il modello REDDITI). Il Modello 730, sia ordinario che precompilato, deve essere presentato entro il 30 settembre. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. 23 maggio, data posticipata rispetto al calendario tradizionale.
Rimborsi, Trattenute e Pagamenti. A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, in base alla tempestività di presentazione della dichiarazione, il datore di lavoro o l’ente pensionistico è tenuto ad effettuare i rimborsi o a trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto. A novembre, invece, viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata.
Rimborso in busta paga, tramite sostituto d’imposta. In presenza di un sostituto d’imposta, ovvero, di un datore di lavoro presso cui il lavoratore ha in essere un contratto di lavoro, il rimborso delle somme spettanti viene gestito direttamente nel cedolino paga, a partire dal primo mese di competenza, solitamente quello di luglio, sulla base della tempestività con la quale è stato inoltrato il modello all’Agenzia delle Entrate.
Mancato Rimborso per incapienza. Può succedere che pur avendo presentato un modello di dichiarazione 730 con risultato a credito ed in presenza di un sostituto d’imposta, il conguaglio in busta paga non arrivi o arrivi solo per una parte dell’effettivo ammontare del credito spettante. Questo accade nei casi in cui il datore di lavoro (sostituto d’imposta) risulta incapiente, ovvero, quando la somma a credito del lavoratore risulta superiore alla somma a debito che si trova a dover pagare il datore di lavoro e, di conseguenza, non è possibile effettuare la compensazione.
In questo caso il rimborso sarà differito ai mesi successivi, fino al mese di dicembre, ma potrebbe anche capitare che non si riesca a rimborsare, in tutto o in parte, il credito spettante al lavoratore dipendente. In ogni caso, il credito eventualmente non rimborsato non andrà perso. Il datore di lavoro, in occasione dell’emissione della CU (certificazione Unica) ex Cud, indicherà gli importi non rimborsati e il lavoratore avrà la possibilità di recuperarli presentando la dichiarazione 730 nell’anno successivo.
730 con risultato a credito superiore a 4.000 euro. Nei casi in cui la dichiarazione 730 faccia scaturire un rimborso a credito superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli preventivi, che in concreto, fanno scaturire un blocco sull’erogazione del credito emerso e, nella maggior parte dei casi, l’importo non sarà erogato dal sostituto d’imposta, bensì tramite vaglia emesso dal Fisco una volta conclusa la fase di accertamento, della durata di quattro mesi dalla scadenza della presentazione del modello di dichiarazione 730. Il rimborso spettante sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate entro sei mesi dalla scadenza fissata per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione.
Presentazione del modello 730 senza sostituto. I contribuenti possono presentare la dichiarazione 730 anche in assenza di sostituto d’imposta (datore di lavoro), nei casi ad esempio di: • cessazione del contratto, prima della presentazione della dichiarazione; • disoccupati, prima della presentazione della dichiarazione; • lavoratori domestici, in quanto il datore di lavoro non opera come sostituto d’imposta.
In questi casi, i rimborsi saranno erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sul conto corrente bancario o postale del contribuente, se indicato in fase di presentazione del modello, o in assenza, tramite vaglia postale per importi inferiori a 1.000 euro o vaglia cambiario emesso dalla Banca d’Italia per importi superiori a 1.000 euro.
Presentando il 730 in assenza di sostituto e quindi con rimborso diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate, i tempi di erogazione sono generalmente più lunghi. A determinare le tempistiche entrano in gioco diversi fattori: • tempestività nella trasmissione del modello; • indicazione delle coordinate bancarie o postali; • entità del rimborso; • chiarezza e congruità della dichiarazione. Generalmente le operazioni di rimborso terminano entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui è scaturito il credito.
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