Il termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 31 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23980/2022 pubblicata il 2 agosto 2022. Viene così sciolto un nodo oggetto di contrasto anche in dottrina, sottolineando come una norma che esonera dal regime generale di assoggettabilità al fallimento debba necessariamente essere interpretata in modo rigoroso basandosi su una interpretazione letterale della norma stessa che ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova qualifica societaria: il D.L. n. 179/2012 (c.d. “Decreto Crescita”), poi convertito dalla L. n. 221/2012.
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