Lavoro

Nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro dal 1° settembre

Dal 1° settembre nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro. Lavoro agile: a decorrere dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità stabilite con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Le informazioni trasmesse dai datori di lavoro saranno rese disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato.

In attuazione di tale disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto 22 agosto 2022, con il quale è stato adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile, che dovrà essere trasmesso con le previste modalità telematiche. Il modulo è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.

È necessario, inoltre, tener presente quanto previsto dal D.Lgs. n.105/2022 (in vigore dal 13 agosto 2022), che introducendo nuove tutele in materia di congedo di paternità obbligatorio, in ottemperanza alle indicazioni impartite dalla direttiva (UE) n. 2019/1158 ha disposto che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi di lavoro in modalità agile devono dare la priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.

Pertanto, le singole aziende, su richiesta degli interessati, hanno la possibilità di concedere comunque ai dipendenti di lavorare in smart working, dando, nei casi di richiesta, priorità ai seguenti lavoratori: con figli di età fino a 12 anni; con figli in condizioni di disabilità e senza limiti di età; con disabilità in situazione di gravità accertata o caregiver.

Redazione

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