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Con circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ci ha fornito delle indicazioni sull’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione SOA, previsto per il riconoscimento del superbonus e dei bonus edilizi.

In particolare, l’Agenzia evidenzia che per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.

Con la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 l’Agenzia ricorda che, per effetto dell’ art. 10-bis del D.L. n. 21/2022, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA.

Come chiarito dalla circolare:
– per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali richiamati a prescindere dalle condizioni SOA, per le spese agevolabili sostenute: fino al 31 dicembre 2022; negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023;
– per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute: fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle condizioni SOA; tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione; dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
– per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute: tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione; dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
– per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA
Redazione

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