Il 31 marzo è cessato il termine generale per l’invio delle comunicazioni relative alle opzioni di bonus edilizio verso vendite o sconti relativi a spese sostenute nel 2022.
Ora, fino al 30 novembre, c’è tempo per il cosiddetto bonus avvantaggiato, che può distinguere tra tre situazioni:
la comunicazione tardiva, l’esistenza delle altre condizioni per trasferire il credito e una penale di 250 euro non recuperabile. Diamo un’occhiata a tutti i casi.
In caso di ritardata comunicazione, la Circolare 33/E/22 dell’AdE precisa che il soggetto ha rispettato tutti i requisiti per esercitare l’opzione bonus, salvo il termine. Ha cioè un contratto di incarico o una fattura datata prima del termine generale per l’invio delle comunicazioni (31 marzo). Il secondo caso è solitamente più semplice del primo, in quanto gli accordi di cessione sono raramente formalizzati.
Quando le condizioni per il trasferimento del debito sono soddisfatte ma non si è in grado di stipulare un accordo con una banca o un istituto di credito entro il 31 marzo per il trasferimento delle spese sostenute nel 2022 (o delle rate residue degli anni precedenti).
Il Decreto Legge 11/23 prevede la possibilità di procedere con una remissione anche senza un contratto di trasferimento formale. In questo caso, non è previsto alcuno sconto in quanto la controparte è un fornitore. Inoltre, la procedura è semplificata poiché il soggetto in questione è sotto la supervisione.
Se la comunicazione relativa all’attestazione degli interventi di edilizia antisismica per ottenere il “sismabonus” viene omessa o presentata in ritardo, la prima dichiarazione utile sarà quella dei redditi in cui si potrà richiedere la detrazione della prima quota del bonus. Nel caso in cui si scelga di cedere il credito o di ottenere uno sconto in fattura, è comunque necessario inviare la richiesta di bonus prima di comunicare tale scelta.
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