Il Superbonus finora ha animato un intrigante dibattito che ha visto coinvolti esponenti politici, aziende dell’edilizia, professionisti e cittadini.
A causa di irregolarità di vario tipo, abusi e difficoltà nell’interpretazione e applicazione delle norme in materia, non sono mancati i grattacapi e in molti casi anche le cause in tribunale. Anzi in questi mesi si è assistito ad un vero e proprio boom dei contenziosi per il blocco dei crediti e l’aumento dei costi. Cantieri fermi, liquidità prosciugata e imprese sull’orlo del fallimento costituiscono elementi di uno scenario ben poco tranquillo per la maxi agevolazione dell’edilizia.
Recentemente però il Governo è nuovamente intervenuto in materia, introducendo una serie di novità per salvare un meccanismo caratterizzato da più di un punto debole.
Ma pensiamo anche alle novità in tema di cessione del credito e, in particolare, in relazione al Superbonus villette e unifamiliari. Tra le recenti novità infatti anche quella dell’approvazione della proroga al 30 settembre per terminare i lavori per le villette e le case indipendenti.
Vediamo più da vicino e distinguiamo le varie possibili situazioni che riguardano le villette.
Chi entro il 30 settembre dello scorso anno ha finito almeno il 30% dell’intervento totale – e ci riferiamo dunque agli immobili unifamiliari su cui al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% delle opere complessive – potranno continuare ad avvalersi del bonus 110 villette e unifamiliari per le spese sostenute fino al 30 settembre di quest’anno.
In particolare, i proprietari possono scegliere se sfruttare direttamente il Superbonus nella dichiarazione dei redditi oppure se optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
La maxi agevolazione in oggetto è scaduta per le villette il 30 giugno scorso ed è stata concessa una proroga esclusivamente a chi si trovava a buon punto con le opere di riqualificazione edilizia (appunto il 30% entro il 30 settembre scorso).
Oggi, con l’intervento di alcuni correttivi, il meccanismo funziona in sostanza in questo modo:
Innanzitutto bisogna conoscere il reddito complessivo posseduto dal contribuente, dal coniuge e dai familiari a carico diversi dal coniuge. Da qui, tale reddito del nucleo familiare, deve essere diviso per un valore che cresce al crescere del numero dei membri che compongono lo stesso nucleo familiare . E’ chiaro che al crescere del numero posto al denominatore, il reddito indicato al numeratore si abbassa.
Il numero posto al denominatore sarà pari a:
A tali valori (1 o 2) si aggiunge:
In tal modo otterremo il quoziente familiare. Ora dividendo il reddito complessivo del nucleo familiare per il quoziente citato, avremo il reddito di riferimento da verificare ai fini del superbonus. Tale reddito non dovrà essere superiore a 15.000 euro.
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