Bonus Renzi: Procedura nel 730 e a chi spetta
27 Giugno 2023 Off Di RedazioneProprio per questo motivo andremo ad approfondire a chi spetta di diritto il trattamento integrativo laddove i redditi percepiti sono superiori ai 15.000 euro e come fare a recuperare quanto non percepito mensilmente in busta paga nel corso del 2022.
Trattamento integrativo per redditi superiori ai 15.000 euro
Quello che è certo è che nel 2022 l’ex Bonus Renzi è spettato di diritto e in misura piena (100 euro al mese) a tutti coloro che hanno avuto un reddito imponibile fino a 15.000 euro. Per redditi superiori, ma entro i 28.000 euro spettava solo a condizione che le detrazioni spettanti fossero superiori all’imposta dovuta.
Sembra una decisione strana quella di stanziare un bonus solo a chi ha detrazioni alte spettanti, ma c’è un motivo di fondo in questa scelta. Per chi ha detrazione superiori all’imposta lorda dovuta si ha diritto alle detrazioni solo fino alla capienza del reddito. Il resto delle detrazioni vanno perdute.
Supponiamo che un contribuente abbia diritto, tra ristrutturazioni edili, spese sanitaria, di istruzione di familiari a carico, a detrazioni per un importo pari a 13.500 euro ma che l’imposta dovuta sia solo di 11.000 euro. Avrà diritto a portare in detrazione solo 11.000 euro perdendo il diritto a 2.500 euro di detrazioni per incapienza fiscale.
In questo caso il trattamento integrativo spetterebbe per intero, ovvero 1.200 euro perché l’importo spettante è dato dalla differenza tra detrazioni spettanti e imposta dovuta fino a un massimo di 1.200 euro.
Facciamo un altro esempio. Un contribuente ha detrazioni per 9.000 euro ma un imposta lorda di 8.400 euro. Gli spetterà un trattamento integrativo di 600 euro, ovvero la differenza tra le detrazioni spettanti e l’imposta dovuta.
Come recuperare il trattamento integrativo non percepito?
Sopratutto per i lavoratori con redditi tra 15.000 e 28.000, l’incertezza di non rientrare nel diritto del bonus ha spinto a non richiederlo mensilmente in busta paga. Questo per non trovarsi nella spiacevole situazione di doverlo, poi, restituire con il conguaglio del 730.
Per recuperare le somme che, invece, spettavano e non sono state erogate la strada è sempre quella della dichiarazione dei redditi. La Sezione è la V del quadro C, ovvero lo spazio dedicato appositamente al trattamento integrativo.
Per avere la somma cui si avrebbe avuto diritto bisogna consultare la CU: se nel punto 390 della certificazione unica è riportato il codice 1, il datore di lavoro ha erogato in tutto o in parte il trattamento integrativo. E nel punto 391 è indicato l’importo che il datore di lavoro ha erogato.
Se nella CU è riportato il codice 2 significa che il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo.
Nella sezione V del quadro C, quindi, andrà indicato nel rigo C14, nella colonna 1 il codice (1 o 2), mentre nella colonna 2 l’importo erogato (desumibile dal punto 391 della CU).