Quando devono essere ultimati i lavori del superbonus o anche ecobonus 110? Cosa fare se l’impresa non termina i lavori?
Si tratta di una situazione che interessa molti italiani, in considerazione dell’incertezza che, sin dal principio, ha caratterizzato la normativa e la politica del nostro Paese in merito ai bonus lavori casa.
Con tutta evidenza i principali problemi sorgono soprattutto nei casi in cui si opta, anziché per la detrazione fiscale diretta, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Altra importante distinzione che deve essere fatta riguarda l’ipotesi in cui i crediti siano stati utilizzati e quando invece non siano stati ancora utilizzati.
Le conseguenze in caso di mancato completamento dei lavori, potrebbero non essere di poco conto, anche in considerazione dell’ampia finestra temporale che l’amministrazione finanziaria ha per accertare la sussistenza dei presupposti per la cessione del credito e, con riferimento al cessionario, per utilizzare in compensazione il credito.
A ciò deve aggiungersi un altro dato da non sottovalutare: le principali e più gravose conseguenze, in tali casi, sono da imputarsi al primo beneficiario del bonus fiscale, anche nelle ipotesi in cui vi sia stata una cessione crediti o uno sconto in fattura.
Tutti gli altri soggetti cessionari e fornitori rispondono solo in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
È importante effettuare altra precisazione: una questione è la fine dei lavori e altra è il pagamento dell’impresa per gli interessi eseguiti.
Si tratta di una precisazione di primaria importanza, perché la confusione che regna sovrana, in molti casi induce a pensare che i proprietari di villette, a esempio, sono tenuti a terminare i lavori entro il 30 settembre in caso di superbonus 110.
In realtà non è cosi: non c’è un termine per ultimare i lavori. Gli interventi possono anche durare molti anni (e in genere è così) e anche dopo che, a esempio, non sia più in vigore la normativa. Generalmente la data indicata dalle varie normative agevolative, di solito, si riferisce alla data di completamento dei pagamenti non alla fine lavori.
Preliminarmente è importante ricordare che i presupposti per la cessione del credito e, conseguentemente, per l’utilizzo del credito sono il pagamento delle spese e dei costi dovuti per la realizzazione dell’intervento e anche la realizzazione dell’intervento stesso.
Sovente si pensa erroneamente che per cedere il credito, sia sufficiente versare quanto esposto in fattura.
Questo è un passaggio necessario, ma altrettanto necessaria è l’esecuzione dell’intervento poiché, diversamente, l’Agenzia delle entrate potrebbe ravvisare la sussistenza dei presupposti per contestazioni di crediti non spettanti o, probabilmente, anche inesistenti.
Come in precedenza rilevato, è importante effettuare un distinguo fra i casi in cui i crediti anche se ceduti, mediante cessione credito (a esempio cessione credito poste o ad altro operatore finanziario) non siano stati utilizzati, dal diverso caso in cui tali crediti siano stati utilizzati.
La distinzione è importante perché in un caso (il primo descritto) non vi è debito di imposta nei confronti dell’erario e, dunque, siamo in una situazione meno grave; nel secondo caso, invece vi può essere danno erariale, pertanto, le conseguenze potrebbero essere più gravose.
Come rilevato, tale situazione non dovrebbe destare particolare preoccupazione.
In linea generale, non sussistendo uno specifico debito di imposta, per sistemare la faccenda sarà sufficiente un accordo fra impresa e contribuente beneficiario e, dunque, cedente e cessionario.
In tale accordo, occorrerà valutare il valore degli interventi realizzati sino a un certo punto, monetizzarli (possibilmente con la redazione di una apposita scrittura privata), considerando gli eventuali danni da non completamento dei lavori.
Con riferimento al rapporto fra Agenzia delle Entrate e contribuente, questi non potrà chiaramente cedere alcunché né portare in detrazione quanto speso, atteso che non si sono realizzati tutti i presupposti (lavori e pagamento) per fruire del beneficio fiscale.
Nel caso in cui il credito derivante dalla cessione sia stato utilizzato potrebbe essere più complicato sbrogliare la matassa.
Entrambe le parti (contribuente/beneficiario) dovrebbero procedere al versamento del credito, mediante ravvedimento operoso, applicando una sanzione pari al 30% e calcolando i relativi interessi.
In altri termini, in caso di cessione crediti superbonus il credito fino a quel momento utilizzato in compensazione, dovrà essere trattato come un singolo SAL
Se invece, si ha una cessione crediti, derivante da altri bonus fiscali, è previsto sempre il riversamento di quanto in precedenza utilizzato in compensazione.
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