Inquadramento pratico del lavoratore sportivo

Inquadramento pratico del lavoratore sportivo

27 Ottobre 2023 Off Di Redazione

Sono state completamente ridefinite le figure del “Lavoro Sportivo”, anche attraverso l’abolizione
dell’art.67, primo comma, lettera m) del TUIR norma con la quale sono stati corrisposti i compensi, premi
e rimborsi dell’ultimo quarto di secolo, nel mondo dello sport dilettantistico.
Sono definiti Lavoratori Sportivi:
1. Atleti.
2. Allenatori.
3. Istruttore.
4. Direttore Tecnico.
5. Direttore Sportivo.
6. Preparatore Atletico.
7. Ufficiali di gara.

Ogni tesserato che svolga verso corrispettivo una mansione necessaria per lo svolgimento di attività
sportiva sulla base dei regolamenti di FSN, DSA, EPS.

Compensi
Dal 1° luglio 2023, l’art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR è stato abrogato per la parte relativa allo
sport dilettantistico.
Pertanto, a decorrere da tale data i compensi non possono più essere considerati redditi diversi, ma solo
redditi da lavoro (subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa
a prescindere dall’importo corrisposto. Pertanto, è necessario stipulare appositi contratti o lettere di
incarico con i collaboratori/lavoratori applicando le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla norma.
NOTA BENE – Per i compensi di cui all’art. 67 co.1, lett. M, si applica il regime di “cassa” e non quello di
competenza per cui anche i compensi maturati al 30 giugno ma non erogati, dal 1° luglio sono assoggettati
alle nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Dilettantismo sportivo
Nell’ambito del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, l’art. 28 del D.lgs 36/2021 stabilisce
una presunzione di collaborazione coordinata e continuativa qualora la durata della prestazione oggetto
del contratto non superi le 24 ore settimanali, con esclusione del tempo impiegato per la partecipazione
alle manifestazioni sportive. Inoltre, le prestazioni devono rientrare nei profili tecnico-sportivi previsti dai
regolamenti federali.
La nuova tipologia di rapporto prevede una diversa tassazione ai fini IRPEF ed ha introdotto l’obbligo al
trattamento previdenziale. Segue schema esemplificativo:
Compensi Ritenuta IRPEF INPS INAIL
da €.0 a €.5.000,00 NO NO NO ****
da €.5.000,01 a
15.000,00 ***
NO 27,03% * ** NO ****
oltre i 15.000,00 Scaglioni IRPEF 27,03% * ** NO ****
* fino al 31/12/2027, l’aliquota INPS si applica al 50% del compenso.
** per i lavoratori titolari di altro trattamento previdenziale obbligatorio si applica l’aliquota ridotta del 24%.
*** Per i lavoratori sportivi che nel 2023 hanno percepito compensi sia nel primo semestre (art.67, c1, l m, TUIR),
sia nel secondo semestre (art.36, c.6, D.Lgs 36/2021), l’ammontare escluso dalla base imponibile IRPEF non può
essere superiore ad euro 15.000” (L.24/02/2023 n.14, art.16, c1-bis).
**** Il Decreto correttivo ha di fatto escluso dall’INAIL i lavoratori sportivi titolari rapporto di cococo (Art.34, co.3).
Ogni adempimento comunicativo di Legge, così come l’elaborazione dei cedolini etc. può essere gestito
attraverso l’apposita gestione del “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.

Professionismo sportivo
Nell’ambito del professionismo, il lavoro sportivo prestato dagli atleti si presume oggetto di contratto di
lavoro subordinato.
Quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti il rapporto si intenderà invece autonomo:
a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro
collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di
preparazione o allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore
settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
A decorrere dal 1° luglio 2023 è altresì abrogata la legge 23 marzo 1981, n. 91 (art.52), norma che sanciva,
all’art. 9 comma 4, l’onere contributivo interamente a carico del professionista con partita iva.
I lavoratori sportivi subordinati sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di
Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi
autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma
1, n. 3 del Codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici
Prestatore Ritenuta Previdenziale
Atleti e Tecnici* Aliquota c/azienda c/lavoratore
33% 23,81% 9,19%
* obbligo tesseramento federale
Lavoro autonomo occasionale
Il decreto correttivo ha inoltre introdotto il comma 3-Bis all’art. 25, del Dlgs n. 36/2021 che ha previsto la
possibilità, ricorrendone i presupposti, di avvalersi di lavoro autonomo occasionale, secondo la normativa
vigente.
Si ricorda che la normativa attuale stabilisce che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, possono
essere svolte per un massimo di 30 giorni lavorati annui, anche non consecutivi, e che i corrispettivi non
possono superare €.5.000 annui.
Aliquota previdenziale
Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono previste le seguenti aliquote:
• 24% qualora il collaboratore sia iscritto ad altra forma previdenziale;
• 25% qualora il collaboratore non sia iscritto ad altra forma previdenziale
NOTA BENE – Le aliquote si applicheranno sul 50% dell’imponibile previdenziale fino al 31.12.2027.
Sicurezza sul lavoro
Tutte le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) che
sottoscriveranno contratti di lavoro con i propri collaboratori dovranno adottare le misure previste per la
sicurezza sul lavoro (DVR, nomina medico, etc.).
Volontari
La norma effettua inoltre una netta distinzione tra lavoratori e volontari, I volontari potranno svolgono la
prestazione a titolo puramente gratuito e potranno ricevere solo rimborsi spese documentati.
Le ASD/SSD, qualora si avvalessero di volontari, dovranno obbligatoriamente stipulare apposita polizza
di responsabilità civile per assicurare i volontari dai danni che potrebbero arrecare a terzi nello svolgimento
delle proprie attività volontaristiche.
È prevista incompatibilità assoluta tra volontari e lavoratori nell’ambito della medesima ASD/SSD.
Pertanto, i soggetti che prestano quali volontari la propria opera a favore di una ASD/SSD non possono
avere rapporti di lavoro remunerati con la stessa ASD/SSD.
Il decreto correttivo, ha chiarito che i membri del consiglio direttivo delle ASD/SSD che ricoprono la carica
a titolo gratuito non rientrano nella categoria dei volontari ai fini della valutazione della incompatibilità.
Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
Per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (compresi i soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi
Militari e Civili) è prevista una diversa procedura a seconda se la prestazione è svolta in forma volontaria
o remunerata.
• Prestazione Volontaria
In caso di prestazione svolta in modo volontario è necessaria la semplice comunicazione alla propria
amministrazione da parte del collaboratore volontario
• Prestazione remunerata
Qualora la prestazione sia remunerata, rientrerà nell’ambito del Lavoro Sportivo. In questo caso è richiesto
il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Il decreto correttivo
prevede che sia emanato un decreto dal Ministro della Pubblica Amministrazione per fissare i parametri
per il rilascio dell’autorizzazione. In ogni caso, decorsi trenta giorni dalla richiesta si applica l’istituto del
silenzio assenso. Ai fini della stipula del contratto il presidente dell’ASD/SSD dovrà accertarsi che
l’autorizzazione sia stata concessa.
Direttori di gara e figure assimilate
Per questa tipologia di “lavoro sportivo” il rapporto di lavoro, deve essere istaurato dagli organismi affilianti,
anche per conto delle proprie associazioni e società affiliate, in base ai regolamenti nazionali.
Ai medesimi soggetti è prevista inoltre e in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dagli enti
nazionali, la possibilità di erogare rimborsi forfettari per le spese sostenute anche nel proprio comune di
residenza, ma nei limi di 150 euro mensili.
Premi
Le somme versate quale premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di
partecipazione a raduni, quali componenti delle Squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni
nazionali o internazionali, sono inquadrate come premi ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.P.R.
29/09/1973 n. 600.

PREMI: Le somme versate quale premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di
partecipazione a raduni, quali componenti delle Squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o
internazionali, sono inquadrate come premi ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. Nel caso in cui
esista un rapporto lavorativo sia subordinato sia in forma autonoma, i premi dovranno essere inseriti nel rapporto
principale prendendone la relativa tassazione.
Prestatore Ritenuta IRPEF
Atleti e Tecnici*** Imponibile Aliquota Titolo Cod.Trib.
Senza limiti 20% Imposta 1047
*obbligo tesseramento federale.
**assenza di rapporto subordinato o contratto autonomo.