Fisco e Tasse

Aliquote Irpef, i tre scaglioni confermati anche per il 2025

Quanto previsto per il 2024 viene confermato dalla manovra per l’anno 2025 con riferimento alle aliquote Irpef. Nella bozza di legge di Bilancio 2025 sono tante le novità che riguardano la tassazione delle persone fisiche. Tra queste si segnala la norma che conferma le tre aliquote (23%, 35% e 43%) e i relativi scaglioni di reddito in vigore già nel 2024. L’Agenzia delle Entrate nel 2024 con la Circolare n. 2/2024 rendeva operativa l’applicazione della riduzione delle aliquote da 4 a 3:

  • a) fino a 28.000 euro, 23%
  • b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%
  • c) oltre 50.000 euro, 43%

Per maggiore chiarezza è giusto mettere a confronto le aliquote precedenti relative all’anno 2023 e quelle dopo la riforma del 2024 confermate anche per l’anno 2025:

IRPEF 2023 scaglioni Aliquote IRPEF 2024 scaglioni Aliquote
fino a 15.000 euro 23% da 0 a 28.000 euro 23%
da 15.001 a 28.000 25%
da 28.001 a 50.000 euro 35% da 28.001 a 50.000 35%
oltre 50.000 euro 43% oltre 50.000 43%

La riduzione a tre aliquote da un vantaggio fiscale ai percettori di redditi da 15.000,00 € a 28.000,00 €, una fascia molto ampia di contribuenti per i quali l’aliquota con cui vengono tassati i loro redditi scende di due punti percentuali. Si tratta, almeno nelle intenzioni del Legislatore fiscale, di una situazione temporanea in vista di una ulteriore e successiva riduzione del carico fiscale IRPEF. Chiaramente per la successiva riduzione il legislatore conta molto su ulteriori risorse tributarie, in particolar modo su quelle del concordato preventivo biennale. In attesa dei dati di adesione al concordato, intanto il legislatore fiscale ha prorogato anche per il 2025 le tre aliquote fiscali per l’IRPEF.

Una ulteriore novità riguarda le detrazioni IRPEF 2024 per i percettori di redditi superiori a € 50.000,00, per questi contribuenti l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri è diminuito di un importo pari a euro 260:

  • a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal citato testo unico  delle imposte  sui  redditi  o  da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione  per  le  spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera  c)  del  predetto testo unico;
  • b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge  28  dicembre  2013,   n.   149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
  • c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 luglio 2020, n. 77.

A cura di Giacomo Barletta

Redazione

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